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IN/Arch in audizione su DDL Architettura
Audizione
IN/Arch è intervenuto in audizione parlamentare nell’ambito della discussione sui Disegni di Legge per la qualità dell’architettura
Nell’attuale quadro globale segnato da crisi climatiche, sociali ed economiche, l’Istituto ha ribadito l’urgenza di una norma nazionale che riconosca il progetto architettonico come bene di interesse generale e strumento indispensabile per la rigenerazione degli insediamenti umani.
“L’Italia deve colmare il divario con i partner europei” ha affermato Giovanni Di Leo, coordinatore della commissione legislativa Inarch, che ha citato come modelli virtuosi: la legge francese del 1977, che sancisce il valore civile del progetto; la legge spagnola del 2022, focalizzata su salute e coesione sociale; il recente piano danese del 2025, orientato alla flessibilità e all’ascolto delle comunità locali.
Inarch, forte di un’esperienza trentennale nel dibattito legislativo, ha evidenziato la necessità di una profonda integrazione tra i nuovi DDL e le normative vigenti su urbanistica ed edilizia. La frammentazione normativa, infatti, rappresenta oggi uno dei principali ostacoli a processi efficaci di trasformazione degli ambienti di vita.
Anche nell’ottica delle future iniziative sulla casa, o meglio sul diritto all’abitare, previste da Fondo di Coesione europeo, Banca Europea per gli Investimenti, governo italiano con il Piano Casa nazionale, Inarch propone di:
considerare come politiche pubbliche tutti gli interventi di trasformazione del territorio, partendo dagli edifici pubblici, con azioni inter-istituzionali come in Francia (con la Missione Interministeriale Qualità delle Costruzioni Pubbliche), fino agli interventi privati, sulla base della funzione sociale della proprietà privata sancita dall’art. 42 della nostra Costituzione;
garantire concretamente la centralità del progetto in tutte le trasformazioni – edilizie, di rigenerazione, urbanistiche, infrastrutturali – anche come fattore di stabilità sociale ed economica. In merito a quest’ultimo punto sempre la Francia ha istituito l’Osservatorio economico sull’architettura, che stabilisce l’importanza della filiera economica dell’architettura. L’osservatorio coinvolge Ministeri della Cultura, Economia, Ambiente, Alloggi, Esteri, oltre a organizzazioni professionali, imprenditoriali, universitarie;
declinare il concetto di “qualità”, solo citato nei DDL, riferendolo a criteri prestazionali, tecnici, economici, ambientali e sociali;
incentivare innovazione e sperimentazione, con particolare attenzione anche all’innovazione digitale (gemelli digitali, intelligenza artificiale, …) e alle relative implicazioni su tempi, responsabilità, valutazione dei progetti;
promuovere dibattito e partecipazione di tutti i portatori d’interesse – pubblici, privati e del terzo settore – anche con riferimento a reti di Urban Center sul territorio;
definire procedure competitive e di valutazione aperte, democratiche e trasparenti;
intervenire sulle normative esistenti e in fase di definizione;
elaborare Piani per l’architettura pluriennali da utilizzare anche come guida nei programmi nazionali come Piano Casa, Piano Integrato Energia Clima (PNIEC), recepimento della direttiva prestazioni energetiche degli edifici (EPBD), …
Entrando nel merito delle proposte di legge, nonostante la coerenza degli obiettivi generali, entrambi i DDL presentano una criticità di fondo: non affrontano in modo strutturale il rapporto con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che è oggi l’architrave da cui dipende la qualità progettuale delle opere pubbliche e che in tutto il suo articolato vede comparire l’espressione “qualità architettonica” una sola volta. Senza intervenire su questo punto, qualsiasi legge per la qualità dell’architettura rischia di essere inefficace.
Per questo crediamo sia difficile riconoscere l’architettura come “attività di interesse pubblico primario e come forma di cultura che contribuisce al progresso civile, estetico e sociale della Nazione” se “restano ferme le disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (art. 2 comma 2. DDL 1711)”.
“La qualità dell’architettura si costruisce a partire dalle opere pubbliche, che devono rappresentare un riferimento esemplare anche per gli interventi dei privati. Il Codice dei Contratti, nella sua formulazione attuale, a nostro parere, non sostiene la qualità né del progetto né della realizzazione. In molti casi la ostacola, privilegiando procedure che sacrificano la valutazione comparativa dei progetti.” Ha affermato il segretario generale Francesco Orofino.
Già nel 2001 una Risoluzione del Consiglio Europeo invitava gli Stati membri a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica.
Nel nostro Paese questo principio ha trovato molte difficoltà d’attuazione.
Il concorso di progettazione è riconosciuto come strumento per selezionare opere di qualità, su questo punto i due DDL convergono. Ma il Codice vigente non incentiva l’uso del concorso, lo declassa a opzione tra molte, anziché elevarlo a modalità principale, introduce come procedura prioritaria il concorso in una fase, poco efficace e poco utilizzato in Europa.
In quasi tutti i Paesi europei, infatti, la procedura standard è il concorso in due fasi, che consente:
un confronto più approfondito tra alternative progettuali;
una selezione basata sulla qualità;
una partecipazione ampia e garantita anche ai giovani professionisti.
Una Legge che “riconosce l’elevato valore culturale e sociale dell’architettura, elemento fondamentale della storia italiana, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e patrimonio per le nuove generazioni” (art. 1 DDL 1112) dovrebbe invertire la prassi oggi diffusa nel Paese dove l’uso del concorso di progettazione è lasciato alla buona volontà delle stazioni appaltanti, spesso prive di strumenti, competenze e tempo. Il risultato è un panorama frammentato e precario, in cui la qualità non è garantita da un sistema, ma da eccezioni virtuose.
Siamo dunque davanti a un paradosso evidente, mentre i DDL puntano a elevare la qualità architettonica, il Codice dei Contratti continua a considerare la progettazione come un servizio e non come un’opera di ingegno, con conseguenze che ricadono direttamente sulla qualità del costruito. Senza un allineamento tra le due normative, la legge rischia di non incidere realmente sulla filiera della produzione architettonica. Per questo proponiamo l’inserimento all’interno della legge di una delega al Governo ad emanare entro sei mesi un decreto legislativo recante modifiche al codice dei contratti da adottare secondo principi chiari e definiti dalla legge per l’architettura.
Le proposte dell’Istituto Nazionale di Architettura
Entrando nel merito dei due disegni di legge, i punti che si ritengono indispensabili per renderli realmente efficaci:
- Il riconoscimento della progettazione come opera di ingegno
La progettazione architettonica deve essere normativamente riconosciuta come opera intellettuale, non come “servizio tecnico”. È una condizione necessaria per affermarne il valore culturale e la responsabilità pubblica.
- La tutela dell’unitarietà del processo progettuale
La progettazione è un processo unitario: ideazione (oggi affidata dal Codice al progetto di fattibilità tecnico-economica), sviluppo (progetto esecutivo), controllo realizzativo (direzione dei lavori). Questa unitarietà dovrebbe essere sempre preservata da una legge sulla qualità delle trasformazioni dei nostri ambienti di vita. Le diverse fasi non possono essere spezzettate tra soggetti differenti senza compromettere la coerenza dell’opera. Quando, in casi eccezionali, si rende necessario affidare a soggetti diversi alcune fasi, il progettista originario deve poter esercitare un controllo effettivo sulle varianti.
- L’autonomia del progettista e la limitazione dell’appalto integrato
Nelle opere pubbliche è essenziale garantire l’indipendenza del progettista rispetto all’impresa esecutrice. L’appalto integrato, che unisce progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, introduce spesso un conflitto strutturale tra interesse progettuale e interesse costruttivo. Per questo una legge per l’architettura dovrebbe prevedere significative limitazioni nel ricorso all’appalto integrato, consentendolo solo per casi funzionalmente indispensabili.
- Il concorso come metodo principale per la scelta del progetto di un’opera pubblica
Il concorso deve diventare la procedura ordinaria per le opere di rilevanza architettonica. Per garantire qualità la scelta deve essere fatta sui progetti, non sui progettisti, partendo dalla qualità della domanda attraverso procedure di partecipazione pubblica.
La qualità non si misura sul fatturato o sul numero di dipendenti, né sul ribasso degli onorari. Si misura sulla qualità dell’idea progettuale e sulla capacità di interpretare al meglio la domanda pubblica.
Per tale ragione esprimiamo un particolare apprezzamento per l’articolo 7 del Disegno di Legge Irto che introduce chiaramente una deroga al codice dei contratti rendendo per alcune opere in qualche modo obbligatorio il ricorso al Concorso. Ma tale deroga deve riguardare tutte le pubbliche amministrazioni (amministrazioni locali, Provveditorati, Enti di diritto pubblico ecc.) e non solo il Ministero della Cultura. E forse più che ricorrere allo strumento della deroga sarebbe auspicabile introdurre una modifica strutturale e armonizzata del Codice.
Limitarsi a “raccomandare” alle amministrazioni pubbliche di prevedere “concorsi di progettazione o di idee quale modalità preferenziali di selezione dei progetti architettonici e urbanistici, nel rispetto del citato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”, come si legge all’rt. 5 del Disegno di Legge 1711, rischia di essere poco efficace.
- Il Consiglio Nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana
Proponiamo che il Consiglio Nazionale per la qualità dell’architettura e della vita urbana — previsto nel DDL S.1711 Occhiuto — assuma anche un ruolo analogo alla già citata Mission interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) francese, al fine di:
supportare tecnicamente le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei concorsi;
fornire linee guida nazionali sui bandi, sulla composizione delle giurie, sulla fase di programmazione, sulla valutazione dei progetti;
accompagnare le amministrazioni nella formulazione della domanda di progetto (programma di progetto) attraverso il ricorso al dibattito pubblico e a processi partecipativi, nella gestione delle procedure e nel controllo degli esiti.
- Il concetto di “opere di rilevanza”
Riteniamo che una legge per l’architettura debba individuare e definire con maggior chiarezza il concetto di “opere di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico” per evitare vaghezze interpretative.
Per concludere, il successo di una legge sulla qualità dell’Architettura e di tutte le trasformazioni dei nostri ambienti di vita dipenderà dalla capacità di intervenire sul sistema che genera l’architettura pubblica: il Codice dei Contratti Pubblici.
Senza un allineamento tra i principi enunciati e le procedure operative, rischiamo di formulare una legge di grande valore culturale ma di scarsa efficacia pratica.
L’Italia ha bisogno di una politica esemplare sulle opere pubbliche, come raccomandato dall’Unione Europea già più di vent’anni fa.
Ha bisogno di un sistema che valorizzi l’ingegno, e non solo la semplificazione amministrativa.




