STATUTO

Art.1 Scopi
È costituito in Roma l'Istituto Nazionale di Architettura, IN/ARCH. Esso ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi sull'architettura valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione, mediante l'incontro delle forze economiche e culturali del paese che partecipano al processo edilizio, sollecitare mediante un'azione continua e diretta l'interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica. Quale ente culturale e tecnico collabora con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, per lo studio dei problemi dell'architettura. Cura le relazioni con organismi similari italiani e di altri paesi e collabora con la Sezione Italiana dell'Unione Internazionale Architetti (UIA). L'IN/ARCH organizza e promuove mostre di architettura e di arte in genere, di materiali edilizi, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, film, e quanto altro possa servire alla conoscenza dei problemi architettonici. L'organizzazione di tali attività, previa comunicazione alla sede centrale, potrà anche essere curata dalle Sezioni Regionali di cui all'art.2.
Art.2 Sede centrale e Sezioni regionali
L'IN/ARCH ha la sua sede centrale a Roma e si articola in Sezioni Regionali o Interregionali.
Art.3 Soci dell'Istituto
I soci dell’Istituto si distinguono in:

a. Ingegneri e Architetti - laureati nelle facoltà italiane di architettura e di ingegneria o i diplomati e laureati nelle facoltà universitarie di architettura e di ingegneria di altre nazioni che fanno richiesta di iscrizione.

b. Costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private - persone o enti, che fanno richiesta di iscrizione.
c. Sostenitori - persone o enti che fanno richiesta di iscrizione, impegnandosi a versare un contributo annuo minimo stabilito dal Consiglio.
d. Aderenti - studiosi e i cultori di architettura che fanno richiesta di iscrizione all'IN/ARCH sotto questo titolo. Gli architetti e gli ingegneri non possono essere iscritti in questa categoria di soci.
e. Di diritto - enti e istituzioni pubbliche o enti e associazioni private legate al mondo dell’architettura individuate dal Consiglio.
f. Onorari - tutti coloro che, a partire dalla fondazione dell’Istituto, hanno prodotto realizzazioni o attività alle quali l’Istituto o sue sezioni hanno attribuito premi o riconoscimenti e personalità italiane e straniere o imprese, individuate dal Consiglio, che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura architettonica, dell’industria delle costruzioni e della committenza di programmi costruttivi.
I soci di diritto e onorari non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione.


Ai soci è riconosciuto il diritto di indicare in ogni occasione la propria appartenenza all’INARCH.
L'ammissione e le quote di iscrizione, lì dove richieste, sono stabilite in base al disposto dell'Art. 9.
Art.4 Organi dell'Istituto
Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio
- il Comitato dei Saggi
- il Revisore dei Conti
Art.5 Assemblea generale
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Istituto in regola, laddove previste, con le quote associative.
L’Assemblea deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.
La convocazione è disposta dal Consiglio di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un decimo dei soci.
Art.6 Compliti dell'Assemblea generale
In via ordinaria l'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:

a. sul bilancio preventivo annuale dell'Istituto, come su quello consuntivo, corredato dalla dichiarazione del Revisore dei Conti, redatto e munito delle approvazioni di cui all'art.18
b. sull'attività svolta dall'Istituto, sui programmi, sulle direttive generali delle attività future, sulla relazione morale
c. sulla esclusione dei soci, di cui al punto 3 dell'art.13
d. ogni triennio sulle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
e. sulle eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza di cui al successivo art.7
Art.7 Svolgimento dell'Assemblea generale
L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente con lettera circolare o tramite posta elettronica con avviso di ricevimento o con altre forme certificate di comunicazione agli iscritti almeno 30 giorni prima della data stabilita. In essa dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione ai sensi dell'art.2369 c.c.
L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci, come sopra specificati, hanno diritto di voto su tutti gli oggetti posti in votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, non computando gli astenuti.
Per le deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto sono necessari il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
Per lo scioglimento dell'Istituto è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
A tutti i soci è consentito di farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascun socio non può ricevere più di cinque deleghe.
L'Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea stessa. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art.8 Consiglio
Il Consiglio è eletto dai soci delle rispettive categorie in occasione dell'Assemblea Ordinaria; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso è costituito da:
- 4 membri scelti tra i soci ingegneri/architetti
- 3 membri scelti tra i soci costruttori, operatori economici, industriali, rappresentanti di enti e società pubbliche e private
- 2 membri scelti tra i soci sostenitori
- 2 membri scelti tra i soci aderenti
- 1 membro scelto fra i soci di diritto
- 1 membro scelto tra i soci onorari
In totale 13 membri eletti dalle rispettive categorie.
Inoltre, sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti delle Sezioni Regionali.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio si effettuano secondo le norme stabilite da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.

Il Consiglio elegge al proprio interno:

- il Presidente
- due Vice-Presidenti
- un Segretario
- un Tesoriere

Dura in carica 3 anni.
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere, come tali non possono essere nominati per più di 2 mandati consecutivi ma possono essere rieletti.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti.

Art.9 Compiti del Consiglio direttivo nazionale
Il Consiglio provvede all'ordinaria attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni e le direttive fissate dall’Assemblea Nazionale.
In particolare:

- coordina gli studi e l'azione delle Sezioni
- segnala idee e proposte per le politiche di governo e di trasformazione del territorio, per i processi di innovazione dell’industria delle costruzioni, per l’evoluzione della cultura progettuale; segnala progetti e realizzazioni significativi di questo percorso
- provvede con cadenza almeno biennale al “Rapporto sullo Stato dell’Architettura in Italia”
- redige il programma annuale da far ratificare dall’Assemblea e definisce la relazione generale annuale dell'attività dell'Istituto
- delibera, anche su proposta delle Sezioni, su particolari questioni interessanti problemi nazionali, regionali o locali
- nomina uno o più coordinatori della Segreteria con il compito di organizzare l'attività degli uffici centrali coordinandola con quella delle Sezioni
- assume e licenzia il personale necessario al funzionamento dell'Istituto (tale funzione può essere delegata)
- sottopone all’Assemblea dei Soci i bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario
- convoca l'Assemblea dei Soci
- delibera sull'ammissione dei soci che fanno domanda di iscrizione
- designa i soci di diritto e onorari
- approva ogni tre anni il regolamento sulle quote di iscrizione dei soci, ove previste, e sulla quota minima (%) che le Sezioni devono trasmettere annualmente all’Istituto
- accetta lasciti e donazioni, nei modi previsti dall'art.17 del c.c.
- autorizza le liti attive e passive dell'Istituto
- delibera sui regolamenti e sulle istruzioni per il funzionamento dell'Istituto
- decide sulle eventuali controversie tra Sezioni e tra le Sezioni ed la Sede Centrale, sentito il parere del Comitato dei Saggi e adotta in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Istituto.

Il Consiglio si riunisce, di norma, cinque volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10 Comitato dei Saggi
È istituito un Comitato dei Saggi con le seguenti funzioni: esprimere pareri consultivi, su richiesta del Presidente dell’Istituto o della maggioranza del Consiglio.
Il Comitato è composto da un minimo di 3 e un massimo di 5 componenti, comunque in numero dispari, nominati dal Consiglio scelti tra i soci decani dell’Istituto.
Il Comitato dei Saggi si riunisce su richiesta del Presidente dell’Istituto o della maggioranza dei membri del Consiglio.
I saggi partecipano alle riunioni del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
La carica di componente del Comitato dei Saggi è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Art.11 Revisori dei conti
I Revisori dei Conti sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale, a maggioranza di voti, in numero di 1 effettivo ed 1 supplente, scelti tra soggetti iscritti nel Registro unico dei revisori legali dei conti istituito ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive disposizioni.

Sarà Revisore effettivo colui che avrà riportato il maggior numero di voti e Revisore supplente colui che avrà riportato il maggior numero dei voti dopo il Revisore effettivo.
In caso di morte, di dimissioni o di decadenza del Revisore effettivo ad esso subentrerà il Revisore supplente fino alla naturale scadenza del mandato.

I Revisori dei Conti esercitano il loro mandato in conformità delle norme contenute negli artt. 2403 e segg. del c.c.; in particolare provvedono ad esaminare e a vistare i conti preventivi e consuntivi dell'Istituto.
Art.12 Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art.13 Motivi di cessazione da Socio
Si cessa dalla qualità di socio dell'Istituto:

a. per dimissioni
b. per morosità superiore a 3 anni dichiarata del Consiglio per i soci tenuti al versamento delle quote
c. per esclusione deliberata dall’Assemblea, direttamente o su proposta delle Sezioni, in casi di particolare gravità morale, sentito l'interessato
Art.14 Sezioni regionali e interregionali
Le Sezioni hanno autonomia Amministrativa, redigono ed approvano autonomamente i propri bilanci.

Nelle regioni dove esistono almeno 30 soci dell'Istituto, può essere costituita una Sezione regionale o interregionale. Nelle Regioni in cui non sia possibile raggiungere tale numero, i soci possono proporre ad una Sezione limitrofa di costituire una Sezione Interregionale, oppure possono unirsi a soci di regioni limitrofe per costituire una Sezione Interregionale.

Leggi la guida per fondare una sezione
Art.15 Attività delle Sezioni regionali
La Sezione, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'Art. 1 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento, da essa deliberato e ratificato da parte del Consiglio, con il quale vengono anche regolati i rapporti fra le Sezioni. Le eventuali controversie tra Sezioni sono demandate alla decisione del Consiglio.
Art.16 Entrate delle Sezioni
Le entrate delle Sezioni sono costituite:

a. dalle quote annuali versate dai soci, ove previste
b. dai contributi, lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio
c. dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa
Art.17 Gestione finanziaria
L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

I conti, consuntivo e preventivo, vengono redatti e firmati dal Tesoriere dell'Istituto e dal Revisore dei Conti e vengono successivamente esaminati ed approvati dal Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno.
Art.18 Patrimonio dell'Istituto
Il patrimonio è costituito dai beni e dagli arredi per un valore complessivo come da inventario, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano destinate comunque a capitale. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle percentuali di spettanza della sede centrale sulle quote di iscrizione versate annualmente dai soci alle Sezioni, dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi genere erogati a favore dell'Istituto o ad esso spettanti e non destinati a capitale. Del patrimonio fa parte “Inarch Servizi srl” ottenuta per donazione il cui rapporto con l’Istituto è regolato dalla normativa vigente.
Art.19 Scioglimento dell'Istituto
In caso di scioglimento dell'Istituto i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti sono attribuiti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per opere di restauro di architetture moderne e contemporanee di rilevante interesse.

In caso di scioglimento di una Sezione Regionale i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti sono attribuiti alla Sede Nazionale dell’Istituto.