5. La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
6. I residenti in regioni in cui non è attiva una Sezione, così come gli Enti e le Associazioni di carattere esclusivamente nazionale, indipendentemente dalla localizzazione della loro sede, nonché le strutture nazionali di Enti e Associazioni articolate nel territorio, presentano la domanda di iscrizione direttamente presso il Centro Nazionale dell’Istituto, che entro 45 giorni deve portarla all’approvazione del proprio direttivo.
7. Le quote associative devono essere versate, sia al momento della presentazione della domanda di iscrizione che al momento del rinnovo annuale, esclusivamente presso la medesima struttura in cui ci si è iscritti.
7.1. L’entità delle quote di iscrizioni sono decise, a norma dell’art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali devono corrispondere una quota percentuale, (a norma dell’art. 17 dello statuto e cioè il 20%) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero del-le quote di iscrizione dell’anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.
7.2. Pertanto alle Sezioni Regionali spetterà l’80% delle quote di iscrizione. Ove esistano uno o più Sottosezioni Provinciali a loro spetterà il 60% delle quote di iscrizione alle Sottosezioni stesse e quindi alle Sezioni Regionali spetterà il 20%.
7.3. Le quote di iscrizione versate direttamente al Centro Nazionale dei soci di cui all’art. 6 del presente Regolamento restano interamente al Centro Nazionale stesso.
7.4. I soci in regola con il pagamento delle quote e per i quali la Sezione Regionale o la sezione provinciale ha provveduto al versamento della percentuale al Centro Nazionale sono inseriti nell’apposito elenco nazionale degli iscritti.
7.5. Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata.
7.6. In occasione delle Assemblee elettive (a tutti i livelli) hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote e la cui iscrizione sia già stata ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale in data precedente alla convocazione dell’Assemblea stessa. Un socio che non abbia rinnovato l’iscrizione dell’anno precedente può partecipare a pieno titolo all’Assemblea solo regolarizzando la propria situazione e versando la quota arretrata.
8. Gli elenchi degli iscritti devono risultare aggiornati.
8.1. Alla fine di ogni semestre devono essere verificate le conformità degli elenchi delle Sezioni con l’elenco del Centro Nazionale, nonché i rapporti economici tra Centro e Sezioni.
8.2. Alla fine di ogni anno il Centro Nazionale redige l’elenco di tutti gli iscritti e lo trasmette a tutte le sezioni operanti.
8.3. Ciascun socio, secondo la normativa vigente, all’atto dell’iscrizione deve dichiarare se accetta la diffusione dei dati personali. Ogni iscritto ha il diritto di poter consultare l’elenco completo dei soci dell’Istituto.