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Regolamento Nazionale

Versione approvata dal Consiglio Direttivo del 6 dicembre 1999 e modificata dal Consiglio Direttivo del 9 maggio 2000

1. Chi si associa all’IN/ARCH è socio dell’Istituto Nazionale ed è membro dell’Assemblea Nazionale all’interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all’attività culturale dell’Istituto, sia a livello nazionale che regionale e locale, ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quan-to prevede lo statuto.

2. Per divenire socio IN/ARCH occorre essere presentati da almeno due soci che siano già iscritti all’Istituto Nazionale.

   2.1. I soci dell’Istituto che intendono costituire nuove Sezioni Regionali, nel rispetto dell’art. 15 dello Statuto, devono predisporre il regolamento della Sezione - secondo quanto previsto all’art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Naziona-le, che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento.
   2.2. Per poter costituire una Sezione Regionale, oltre a quanto previsto dallo statuto, devono esserci almeno 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Ingegneri e Architetti, 4 soci effettivi appartenenti alla categoria Costrut-tori, operatori economici, Enti e società pubbliche e private ed un socio appartenente alla categoria aderenti.
   2.3. Una Sezione Regionale può costituirsi ed eleggere propria sede in una qualsiasi delle sue città capoluogo di provincia, lasciando alla volontà dell’Assemblea regionale la possibilità, in futuro, di un suo eventuale spostamento in un’altra.

   2.4. Le Sezioni Regionali, nel rispetto del proprio regolamento, possono arti-colarsi in Sotto Sezioni Provinciali. Per costituire una sezione provinciale è necessaria la presenza di almeno 30 soci effettivi dell’Istituto. I soci della Sezione che intendono costituire nuove Sotto Sezioni Provinciali devono predisporre il regolamento - secondo quanto previsto all’art. 14 del presente regolamento nazionale - e comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo Regionale che ne approva la costituzione ed il relativo regolamento e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Per poter costituire una sezione provinciale, oltre a quanto previsto dal regolamento regionale, deve essere rispettata la presenza di soci delle diverse categorie secondo le quantità indicate al precedente art. 2.2.

   2.5. In ogni Sezione Regionale viene eletto dall’Assemblea Regionale un Consiglio Direttivo Regionale composto da un massimo di otto membri oltre ai Presidenti delle Sotto Sezioni Provinciali se esistono ed al Presidente del Consiglio Direttivo Regionale che può essere eletto anche all’esterno del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo regionale elegge al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme con il Presidente, costituiscono l’Ufficio di presidenza.
2.6. In ogni sezione provinciale viene eletto dall’Assemblea Provinciale un Consiglio Direttivo Provinciale composto da un massimo di otto membri oltre Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale che può essere eletto anche all’esterno del Consiglio stesso.

3. Chi vive ed opera in una regione in cui è attiva una Sezione Regionale è membro dell’Assemblea Regionale all’interno delle categorie individuate dallo statuto, collabora all’attività culturale della Sezione ed ha il diritto di essere eletto negli organi di gestione secondo quanto prevede il regolamento della Sezione.

4. Nella regione in cui è attiva una Sezione Regionale, la domanda di iscrizione di un nuovo socio deve essere presentata alla Sezione Regionale, che entro la riunione del Consiglio Direttivo successivo e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda, deve portarla alla approvazione del proprio direttivo. Il Consiglio Direttivo Regionale può delegare l’approvazione di nuovi soci all’ufficio di Presidenza e, dove esistono, ai Consigli Direttivi Provinciali. Le domande accettate devono essere immediatamente trasmesse dal Consiglio Direttivo Regionale al Consiglio Direttivo Nazionale che, a norma di statuto, ratifica l’ammissione definitiva entro 45 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo Regionale; il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare la Giunta Esecutiva Nazionale. Le eventuali reiezioni decise dal Consi-glio Direttivo Provinciale e/o Regionale devono essere comunicate, con le relative motivazioni, al Centro Nazionale. Le eventuali reiezioni decise dal Consiglio Direttivo Nazionale devono essere discusse, inserendo nel verbale le motivazioni. In caso di mancato esame delle domande di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale entro i termini stabiliti le domande si considerano ratificate.

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