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Nuovo Statuto

Art.13 SEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI

Nelle regioni dove esistono almeno 30 soci dell'Istituto, può essere costituita una Sezione regionale o interregionale. Nelle Regioni in cui non sia possibile raggiungere tale numero, i soci possono proporre ad una Sezione limitrofa di costituire una Sezione Interregionale, oppure possono unirsi a soci di regioni limitrofe per costituire una Sezione Interregionale. 

Le Sezioni hanno autonomia Amministrativa, redigono ed approvano autonomamente i propri bilanci.

ART.14 ATTIVITA' DELLE SEZIONI REGIONALI

La Sezione, nell'ambito della propria competenza territoriale, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'art. 1 del presente Statuto ed è retta da apposito Regolamento, da essa deliberato e ratificato da parte del Consiglio, con il quale vengono anche regolati i rapporti fra le Sezioni. Le eventuali controversie tra Sezioni sono demandate alla decisione del Consiglio.

Art.15 ENTRATE DELLE SEZIONI 

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci, ove previste; 

b) dai contributi, lasciti, donazioni, beni ad esse Sezioni specificatamente destinati, previa autorizzazione, caso per caso, da parte del Consiglio;

c) dai redditi dei beni patrimoniali in consegna alla Sezione stessa.

Art.16 GESTIONE FINANZIARIA

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

I conti consuntivo e preventivo vengono redatti e firmati dal Tesoriere dell'Istituto e vengono successivamente esaminati ed approvati dal Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.17 PATRIMONIO DELL'ISTITUTO 

Il patrimonio è costituito dai beni e dagli arredi per un valore complessivo come da inventario, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano destinate comunque a capitale. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle percentuali di spettanza della sede centrale sulle quote di iscrizione versate annualmente dai soci alle Sezioni, dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi genere erogati a favore dell'Istituto o ad esso spettanti e non destinati a capitale.

Del patrimonio fa parte “Inarch Servizi srl” ottenuta per donazione il cui rapporto con l’Istituto è regolato dalla normativa vigente. 

Art.18 SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO

In caso di scioglimento dell'Istituto i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti sono attribuiti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per opere di restauro di architetture  moderne e contemporanee di rilevante interesse.

In caso di scioglimento di una Sezione Regionale i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti sono attribuiti alla Sede Nazionale dell’Istituto.


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