Nuovo Statuto dell'Istituto Nazionale di Architettura approvato dall'Assemblea dei Soci
Roma 15 Marzo 2012
Art. 1 SCOPI
E' costituito in Roma l'Istituto Nazionale di Architettura, IN/ARCH.
Esso ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi sull'architettura valorizzarne i principi e favorirne l'applicazione, mediante l'incontro delle forze economiche e culturali del paese che partecipano al processo edilizio, sollecitare mediante un'azione continua e diretta l'interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica.
Quale ente culturale e tecnico collabora con le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, per lo studio dei problemi dell'architettura. Cura le relazioni con organismi similari italiani e di altri paesi e collabora con la Sezione Italiana dell'Unione Internazionale Architetti (UIA).
L'IN/ARCH organizza e promuove mostre di architettura e di arte in genere, di materiali edilizi, dibattiti e incontri culturali, centri studi, centri di documentazione, premi, pubblicazioni, programmi radiotelevisivi, film, e quanto altro possa servire alla conoscenza dei problemi architettonici.
L'organizzazione di tali attività, previa comunicazione alla sede centrale, potrà anche essere curata dalle Sezioni Regionali di cui all'art.2.
ART. 2 SEDE CENTRALE E SEZIONI REGIONALI
L'IN/ARCH ha la sua sede centrale a Roma e si articola in Sezioni Regionali o Interregionali.
Art. 3 SOCI DELL'ISTITUTO:
I soci dell’Istituto si distinguono in:
1a. ingegneri/architetti;
1b. costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private;
1c. sostenitori;
1d. aderenti
1e. di diritto
1f. onorari
1a. Sono soci "ingegneri e architetti" i laureati nelle facoltà italiane di architettura e di ingegneria o i diplomati e laureati nelle facoltà universitarie di architettura e di ingegneria di altre nazioni che fanno richiesta di iscrizione.
1.b Sono soci "costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private" le persone o gli enti, che fanno richiesta di iscrizione;
1.c Sono soci "sostenitori" le persone e gli enti che fanno richiesta di iscrizione, impegnandosi a versare un contributo annuo minimo stabilito dal Consiglio.
1.d Sono soci “aderenti” gli studiosi e i cultori di architettura che fanno richiesta di iscrizione all'IN/ARCH sotto questo titolo. Gli architetti e gli ingegneri non possono essere iscritti in questa categoria di soci.
1.e Sono soci “di diritto” enti e istituzioni pubbliche o enti e associazioni private legate al mondo dell’architettura individuate dal Consiglio;
1.f Sono soci “onorari” tutti coloro che, a partire dalla fondazione dell’Istituto, hanno prodotto realizzazioni o attività alle quali l’Istituto o sue sezioni hanno attribuito premi o riconoscimenti e personalità italiane e straniere o imprese, individuate dal Consiglio, che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura architettonica, dell’industria delle costruzioni e della committenza di programmi costruttivi.
I soci di diritto e onorari non sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione.
Ai soci è riconosciuto il diritto di indicare in ogni occasione la propria appartenenza all’INARCH.
L'ammissione e le quote di iscrizione, lì dove richieste, sono stabilite in base al disposto dell'art. 9.
Art.4 ORGANI DELL’ISTITUTO
Sono organi dell'Istituto:
- l'Assemblea Generale
- il Consiglio
- il Comitato dei Saggi