In molti, nel corso dei secoli, si sono cimentati nell’arduo compito di elaborare una definizione per l'opera di Architettura.
Esiste a riguardo una bibliografia molto ampia.
Wiliam Morris, ad esempio, considerava l’architettura “l’insieme delle modifiche e delle alterazioni operate sulla superficie terrestre in vista delle necessità umane; Nikolaus Pevsner affermava – nella introduzione alla sua storia dell’architettura europea - che “una tettoia per biciclette è un edificio. La cattedrale di Lincoln è un’opera di architettura”.
Il legislatore italiano sembra aver finalmente risolto il problema ed eliminato ogni dubbio. Ha infatti stabilito con precisione, nel Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti, cosa mai possa voler dire opera “di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e conservativo, nonché tecnologico”.
La vicenda che ha portato a questa importante conquista è la seguente.
Il Codice degli Appalti prevede all'articolo 91, che “quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.”
Sino ad ora, però, pochi sapevano discernere in modo certo quali fossero queste opere e, quindi, in quali casi “valutare in via prioritaria”
Tale confusione ha fatto sì che il 94% degli incarichi di progettazione di opere pubbliche fossero affidati non tramite concorso ma tramite gare. Come biasimare le Pubbliche Amministrazioni? In fondo non era stata fatta chiarezza.
Il Regolamento di Attuazione del Codice, un araba fenice morta e risorta più volte negli ultimi tre anni, nella sua ultima versione in viaggio tra Consiglio di Stato e Corte dei Conti, sembra aver risolto il dilemma: all’art. 3, cui è affidato l’arduo compito di specificare le “definizioni”, si scopre che un’opera pubblica può essere definita di particolare rilevanza architettonica se esistono almeno due tra le seguenti condizioni (attenzione: non una ma due!):
1.utilizzo di materiali e componenti innovativi.
2.processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3.esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4.complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5.esecuzione in ambienti aggressivi;
6.necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.
Sorpresa: dalle sette invarianti di zeviana memoria siamo passati ai sei "elementi" del Regolamento.
L'analisi da compiere su questa norma non riguarda nemmeno il tema dei concorsi, dell'opportunità o meno di ricorrere a questo strumento più o meno giusto per produrre qualità.
Il problema posto è molto più generale e riguarda un vero e proprio ribaltamento culturale nella storia dell'architettura.
Noto, prima di tutto, che è necessario da parte della Pubblica Amministrazione saper valutare prima che tipo di materiali o di processi produttivi impiegare in quella scuola, quella nuova piazza, quel centro sociale per cui occorre decidere la procedura di affidamento di incarico.
In seconda istanza, se sto per affidare un incarico di progettazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (per fare un esempio), devo essere consapevole che questa non potrà in alcun modo essere considerata opera di architettura se:
1.non userà rivestimenti di facciata in titanio (se pensate di usare mattoni a faccia vista sappiate, cari colleghi, che state progettando edilizia di base)
2.non è ubicato in un'area con problemi geologici, idraulici ecc. (non importa se l'intervento è collocato al centro del colonnato di San Pietro. La complessità storico-architettonica del contesto non è una criterio valido)
3.non prevede articolazioni funzionali particolarmente complesse (nel caso in esame alloggi girevoli, corpi scala telescopici, camere da letto a fisarmonica)
4.non richiede l'installazione di una piccola centrale nucleare per la produzione di energia e sistemi impiantistici "non usuali" (non basta che ci sia qualche pannello solare o fotovoltaico che potrebbero oramai essere considerati del tutto "usuali")
5.non debba essere realizzato in ambienti aggressivi( su questo punto non riesco ad elaborare un commento perchè l'unica aggressività che mi viene in mente è quella che provoca la lettura di questa norma).
Potremmo divertirci a "far reagire" molte altre categorie di opere pubbliche con questa griglia di criteri.
La domanda sorge spontanea: ma chi ha scritto questa norma? Un geologo, un impiantista, un architetto, uno storico, un restauratore?
Pensavamo che il Codice degli Appalti rappresentasse, per la qualità della progettazione nel nostro paese, il punto più basso della produzione legislativa ma il suo Regolamento di Attuazione, se resta quello che abbiamo letto, ci smentisce.
Con buona pace di chi, per il suo compito istituzionale, è seduto ai tavoli di concertazione in cui si discutono queste alte definizioni di Architettura.
arch. Francesco Orofino
da n.1 - 11/16 gennaio 2010 Progetti e Concorsi - rivista de Il Sole 24Ore
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Risposta(e) a "Senza titanio e impianti hi-tech non è architettura: lo dice l'articolo 3"
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